Si rimanda ad ottobre
La complessità della vicenda impedisce una decisione immediata da parte del TAR del Lazio in composizione monocratica.
Come riportato dallo stesso Valerio Antonini sul proprio profilo Facebook, la lunga disputa tra Trapani Shark e FIP resta aperta dopo la recente sentenza del Consiglio di Stato. Gli avvocati del club hanno infatti presentato un ricorso al TAR, auspicando una pronuncia d’urgenza che avrebbe potuto portare all’adozione di una misura cautelare. Se accolta, questa richiesta avrebbe permesso ad Antonini di sospendere il campionato 2026-2027 già a partire dalla Supercoppa in programma nel prossimo fine settimana.
Tuttavia, il giudice monocratico ha stabilito che la questione "involve una particolare ponderazione degli interessi in conflitto nonché una valutazione che appare opportuno effettuare nella idonea sede collegiale, con il contraddittorio delle parti;"
Il magistrato ha inoltre rilevato che "quanto al dedotto periculum in mora che in caso di accoglimento della domanda cautelare nella idonea sede collegiale, potrebbero essere adottate tutte le misure anche atipiche ritenute idonee a soddisfare gli interessi dedotti in giudizio;"
Pertanto, il TAR ha disposto: "Respinge le istanze avanzate da parte ricorrente e fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 7 ottobre 2026."
In sostanza, il ricorso – che riguarda "l’annullamento previa sospensione dell’efficacia, della decisione del Collegio di Garanzia dello Sport, 6 agosto 2026, n. 57, con la quale è stato rigettato il ricorso della Società contro l’esclusione dal Campionato di Serie A1 2025-2026, annullamento di tutte le n. 11 partite già disputate e le relative sanzioni accessorie (iscrizione a campionato dilettantistico di ultimo livello, svincolo dei giocatori, ammenda di euro 600.000,00, inibizione del Presidente per tre mesi), nonché delle decisioni di Giustizia Federale" – verrà esaminato nel merito nella data già fissata.
È significativo notare come, per la prima volta dalla sentenza iniziale del maggio 2025, un Tribunale abbia scelto di non dichiarare inammissibile il ricorso, ma di approfondire le modalità operative della FIP. Una posizione che trova riscontro anche nelle parole del Consiglio di Stato, che l’11 settembre scorso aveva precisato:
"Ritenuto, nel merito, che il provvedimento impugnato appare prima facie in sé conforme al pertinente Regolamento federale, di guisa che l’impianto censorio assume rilievo essenzialmente in relazione alla legittimità in parte qua di tale Regolamento, questione, questa, che richiede un più approfondito esame da svolgere nella competente sede di merito".
Per chi non avesse familiarità con il latino, "prima facie" significa "a una prima occhiata superficiale". Ma le apparenze potrebbero ingannare: solo il confronto collegiale del 7 ottobre potrà chiarire gli scenari futuri.